1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina generale per il risarcimento dei danni alle persone fisiche e ai beni privati in caso di calamità naturale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) massima incentivazione di forme private di assicurazione contro il rischio da calamità naturale;
b) esclusione dalla erogazione di contributi per la ricostruzione per i proprietari di edifici costruiti illegalmente;
c) esclusione della possibilità di assicurare contro il rischio da calamità naturale edifici costruiti illegalmente;
d) previsione che qualora i danni subiti siano parzialmente o totalmente ripianati da compagnie assicuratrici, i contributi pubblici abbiano luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 recano norme di principio, lasciando a successive leggi regionali e provinciali le specificazioni della disciplina relative all'assicurazione privata contro i danni da calamità naturale, secondo le particolari caratteristiche economico-sociali, ambientali e territoriali delle singole regioni e province autonome.